Il Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana ha approvato le “Norme per la tutela dell’Emblema e del logotipo”. Tali regole disciplinano in maniera compiuta l’uso, le azioni di tutela e le relative procedure, con il coinvolgimento diretto dei Comitati CRI a tutti i livelli associativi. Il CDN ha anche previsto la costituzione di un Osservatorio Nazionale per la tutela dell’Emblema di Croce Rossa, incaricato di provvedere agli adempimenti previsti nel nuovo Regolamento.
La Croce Rossa Italiana, fondata nel 1864, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, pertanto, l’utilizzo di simboli ed altri segni distintivi che, per la loro fisica rappresentazione, sono evidentemente idonei a ingenerare confusione con l’Emblema della Croce Rossa comporta una violazione delle leggi dello Stato Italiano. Il criterio in base al quale stabilire se un logo può essere considerato un’imitazione dell’emblema deve essere quello del rischio di confusione da parte dell’opinione pubblica tra il logo utilizzato e l’Emblema della croce rossa. Ciò premesso, sebbene leggermente modificata, una croce rossa su sfondo bianco costituisce una imitazione proibita. Tale è la posizione sostenuta dal Commentario sulla Prima Convenzione di Ginevra (Commentary of the Geneva Conventions of 12 August 1949, Volume I, Articolo 53, ICRC, Ginevra, 1952, p. 385). E’ importante sottolineare che tutto quanto sopra è stato adottato dagli Stati membri della Convenzione di Ginevra del 1949 nel pieno interesse delle vittime (in particolare nei conflitti armati) e delle missioni umanitarie, contesto ove la protezione dell’Emblema è di vitale importanza.